1. La presente legge garantisce che il trattamento dei dati personali si
svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché
della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla
riservatezza e all'identità personale; garantisce altresì i diritti
delle persone giuridiche e di ogni altro ente o associazione.
2. Ai fini della presente legge si intende:
a) per -banca di dati- qualsiasi complesso di dati personali, ripartito
in una o più unità dislocate in uno o più siti, organizzato secondo una
pluralità di criteri determinati tali da facilitarne il trattamento;
b) per -trattamento- qualunque operazione o complesso di operazioni,
svolti con o senza l'ausilio di mezzi elettronici o comunque
automatizzati, concernenti la raccolta, la registrazione,
l'organizzazione, la conservazione, l'elaborazione, la modificazione, la
selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione,
il blocco, la comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la
distruzione di dati;
c) per -dato personale- qualunque informazione relativa a persona
fisica, persona giuridica, ente od associazione, identificati o
identificabili, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi
altra informazione, ivi compreso un numero di identificazione personale;
d) per -titolare- la persona fisica, la persona giuridica, la pubblica
amministrazione e qualsiasi altro ente, associazione od organismo cui
competono le decisioni in ordine alle finalità ed alle modalità del
trattamento di dati personali, ivi compreso il profilo della sicurezza;
e) per -responsabile- la persona fisica, la persona giuridica, la
pubblica amministrazione e qualsiasi altro ente, associazione od
organismo preposti dal titolare al trattamento di dati personali;
f) per -interessato- la persona fisica, la persona giuridica, l'ente o
l'associazione cui si riferiscono i dati personali;
g) per -comunicazione- il dare conoscenza dei dati personali a uno o più
soggetti determinati diversi dall'interessato, in qualunque forma, anche
mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
h) per -diffusione- il dare conoscenza dei dati personali a soggetti
indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a
disposizione o consultazione;
i) per -dato anonimo- il dato che in origine, o a seguito di
trattamento, non può essere associato ad un interessato identificato o
identificabile;
l) per -blocco- la conservazione di dati personali con sospensione
temporanea di ogni altra operazione del trattamento;
m) per -Garante- l'autorità istituita ai sensi dell'articolo 30.
Art. 2 - Ambito di applicazione
1. La presente legge si applica al trattamento di dati personali da
chiunque effettuato nel territorio dello Stato.
Art. 3 - Trattamento di dati per fini esclusivamente personali
1. Il trattamento di dati personali effettuato da persone fisiche per
fini esclusivamente personali non è soggetto all'applicazione della
presente legge, sempreché i dati non siano destinati ad una
comunicazione sistematica o alla diffusione.
2. Al trattamento di cui al comma 1 si applicano in ogni caso le
disposizioni in tema di sicurezza dei dati di cui all'articolo 15,
nonché le disposizioni di cui agli articoli 18 e 36.
Art. 4 - Particolari trattamenti in ambito pubblico
1. La presente legge non si applica al trattamento di dati personali
effettuato:
a) dal Centro elaborazione dati di cui all'articolo 8 della legge 1.
aprile 1981, n. 121, come modificato dall'articolo 43, comma 1, della
presente legge, ovvero sui dati destinati a confluirvi in base alla
legge, nonché in virtù dell'accordo di adesione alla Convenzione di
applicazione dell'Accordo di Schengen, reso esecutivo con legge 30
settembre 1993, n. 388;
b) dagli organismi di cui agli articoli 3, 4 e 6 della legge 24 ottobre
1977, n. 801, ovvero sui dati coperti da segreto di Stato ai sensi
dell'articolo 12 della medesima legge;
c) nell'ambito del servizio del casellario giudiziale di cui al titolo
IV del libro decimo del codice di procedura penale e al regio decreto 18
giugno 1931, n. 778, e successive modificazioni, o, in base alla legge,
nell'ambito del servizio dei carichi pendenti nella materia penale;
d) in attuazione dell'articolo 371-bis, comma 3, del codice di procedura
penale o, per ragioni di giustizia, nell'ambito di uffici giudiziari,
del Consiglio superiore della magistratura e del Ministero di grazia e
giustizia;
e) da altri soggetti pubblici per finalità di difesa o di sicurezza
dello Stato o di prevenzione, accertamento o repressione dei reati, in
base ad espresse disposizioni di legge che prevedano specificamente il
trattamento.
2. Ai trattamenti di cui al comma 1 si applicano in ogni caso le
disposizioni di cui agli articoli 9, 15, 17, 18, 31, 32, commi 6 e 7, e
36, nonché, fatta eccezione per i trattamenti di cui alla lettera b) del
comma 1, le disposizioni di cui agli articoli 7 e 34.
Art. 5 - Trattamento di dati svolto senza l'ausilio di mezzi elettronici
1. Il trattamento di dati personali svolto senza l'ausilio di mezzi
elettronici o comunque automatizzati è soggetto alla medesima disciplina
prevista per il trattamento effettuato con l'ausilio di tali mezzi.
Art. 6 - Trattamento di dati detenuti all'estero
1. Il trattamento nel territorio dello Stato di dati personali detenuti
all'estero è soggetto alle disposizioni della presente legge.
2. Se il trattamento di cui al comma 1 consiste in un trasferimento di
dati personali fuori dal territorio nazionale si applicano in ogni caso
le disposizioni dell'articolo 28.